Con 273 voti favorevoli e nessun negativo, il Parlamento italiano ha approvato in prima lettura il disegno di legge di delimitazione zona di mare, nel quadro dell’accordo tra la Grecia e Italia avvenuta ad Atene il 9 giugno 2020, secondo l’agenzia di stampa Agenzia Nova.
“La regola base del trattato è l’articolo 1, che definisce il confine marittimo tra Italia e Grecia, non solo enunciando le linee di demarcazione previste per la piattaforma continentale dal trattato del 1977, ma anche determinandone le coordinate secondo il metodo “Wgs-84 , che è attualmente utilizzato in cartografia.”, recita la legge parlamentare, secondo il testo dell’organo italiano.
Altra disposizione rilevante è quella relativa alle predette indicazioni circa la dichiarazione dell’area funzionale di competenza di ciascuna delle Parti (art. 2), nonché che esclude ogni pregiudizio, per effetto dell’accordo dell’Unione Europea e in materia i diritti, le libertà e gli obblighi dei paesi terzi nella zona economica esclusivamente in conformità con le disposizioni dell’articolo 58 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, UNCLOS (articolo 3)”, ha concluso l’Agenzia Nova.
Cosa prevede l’accordo
Il testo dell’accordo sui confini della zona marittima afferma che “la linea di confine della zona marittima sulla quale i due Paesi possono esercitare i rispettivi diritti sovrani o giurisdizioni secondo il diritto internazionale è la linea di confine della piattaforma continentale stabilita dal Trattato del 1977 tra la Repubblica Ellenica e la Repubblica Italiana per la delimitazione della rispettiva piattaforma continentale”. Un punto che è definito oltre la destra dell’isola e l’inizio della linea centrale.
L’accordo prevede, inoltre, che “il targeting per ora posto in essere non è destinato ad andare oltre il punto 1 a nord e oltre il punto 16 a sud.
“Queste restrizioni saranno estese in tutte le direzioni al punto di incontro delle zone marittime di ciascun paese vicino quando saranno stati conclusi i relativi accordi”. Il punto 1 a nord riguarda la trinazionale greco-italiano-albanese, dove è pendente l’accordo greco-albanese, mentre il punto 16 a sud si riferisce ad un’area molto più vasta e non raggiunge il confine con la Libia.
L’accordo afferma inoltre esplicitamente che non riguarda “le attività di pesca svolte in conformità alle norme e ai regolamenti comunitari applicabili”.
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