Molestie sul lavoro: una novità in Italia

Il tema delle molestie sessuali, anche sul posto di lavoro, ha raggiunto un elevato livello di consapevolezza in tutto il mondo attraverso le denunce pubbliche di rappresentanti del mondo dello spettacolo e la campagna #MeToo. Novità introdotte dalla legge di stabilità 2018 in Italia.

Secondo un’indagine condotta dall’ISTAT nel 2016, in Italia, più di 1,4 milioni di donne hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul lavoro durante la loro vita professionale. Rappresentano l’8,9% del totale dei dipendenti attuali o ex dipendenti, comprese le donne in cerca di lavoro. Nei tre anni precedenti a questa indagine, ovvero tra il 2013 e il 2016, più di 425.000 donne (il 2,7% del totale dei dipendenti) sono state vittime di questo incidente.

Tuttavia, il fenomeno delle molestie sul posto di lavoro non colpisce solo le donne. Anche se ce ne sono meno, anche gli uomini possono farlo ediventare una vittima.

Nell’ordinamento italiano le molestie sessuali sono un reato punibile Codice criminalema è regolato e approvato anche da altre leggi.

La legislazione n. 198 del 2006 (“ Codice di uguaglianza tra donne e uomini “) contiene specificamente disposizioni volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che possa mettere in pericolo o ostacolare il riconoscimento, il godimento o l’attuazione dei diritti e delle libertà umane in tutti i campi, compreso l’occupazione, il lavoro e la retribuzione.

Più precisamente, discute l’articolo 26 del Codice sulla parità di genere anche le molestie sessuali come atto discriminatorio, definito come un comportamento indesiderato, posto in essere per motivi legati al sesso, che ha lo scopo o l’effetto di violare la dignità del lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Qualsiasi comportamento sessuale o sessista, sgradito da entrambe le parti, è considerato molestia sessuale e offende la loro dignità.

Secondo lo stesso articolo è considerato discriminatorio anche il trattamento spiacevole subito dai dipendenti a seguito del rifiuto o della sottomissione a molestie.

Tuttavia, nella pratica, manca la tutela delle vittime di molestie sessuali che, dopo aver denunciato l’accaduto, diventano bersaglio di ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro. Come lo spostamento, il cambiamento di mansioni, funzioni o il licenziamento.

Tuttavia, la legittimità dell’azione posta in essere dal datore di lavoro può essere contestata dal lavoratore dinanzi all’Autorità Giudiziaria, sostenendo che – al di là della motivazione formalmente dichiarata – l’azione ha in realtà un motivo illegittimo, sotto forma di ritorsione nei confronti del lavoratore che “ osare” per criticare le molestie subite.

Resta il fatto che secondo la giurisprudenza sono i lavoratori a sporgere le denunce ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un motivo illecito trasferimento o licenziamento e i motivi di tale ritorsione l’unico motivo che determina la decisione dell’imprenditore. Ciò rende evidentemente molto difficile l’attuazione dei diritti dei lavoratori.

Molestie: leggi più protettive

La Legge di Stabilità 2018 (Legge n. 205/2017) ha introdotto due nuovi commi all’articolo 26 del Codice sulla Parità di Genere che riconoscono una tutela più ampia per i dipendenti che denunciano molestie sessuali.

D’ora in poi, i dipendenti che hanno presentato denunce di molestie sessuali non potranno essere soggetti a sanzioni, licenziamento, espulsione o altre azioni organizzative che abbiano un impatto negativo, direttamente o indirettamente, sulle loro condizioni di lavoro. Il licenziamento e/o il cambiamento di incarico o sede di lavoro e/o altri atti posti in essere dal datore di lavoro in questo caso sono considerati nulli.

Ciò significherebbe, dal punto di vista del tribunale di prima istanza, una completa inversione dell’onere della prova: i dipendenti potrebbero limitarsi a dimostrare di aver presentato una denuncia per molestie sessuali e di essere stati successivamente trasferiti, retrocessi o licenziati.

D’altro canto, il datore di lavoro deve dimostrare al tribunale che esistono circostanze che chiaramente non costituiscono un comportamento discriminatorio o di ritorsione. Pertanto, a carico dell’imprenditore grava un onere della prova molto gravoso, con un’accusa negativa.

Prevenzione degli abusi

Per prevenire abusi, la normativa prevede che le tutele sopra indicate non siano garantite ai lavoratori qualora stabilisca, anche in primo grado, la loro responsabilità penale per reati di calunnia o diffamazione, in particolare qualora risultino denunce di molestie sessuali infondato.

Altra novità introdotta dalla nuova Legge di Stabilità del 2018: oltre a confermare il fatto che i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro che garantiscano l’integrità fisica, morale e la dignità dei lavoratori, vi è ora uno specifico obbligo per i datori di lavoro di individuare, d’intesa con le organizzazioni sindacali, e attuando le iniziative di informazione e formazione più idonee a prevenire il fenomeno delle molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Jacqueline Andrus

"Unable to type with boxing gloves on. Total alcohol enthusiast. Unapologetic thinker. Certified zombie junkie."